IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 
 
  Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949,  n.  408,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito  nella
legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per  la  proroga
dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia; 
  Ritenuto che ai  sensi  dell'art.  6,  comma  secondo,  del  citato
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede
di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n.  26,  occorre  fissare
nuove caratteristiche per la classifica  delle  abitazioni  di  lusso
tenendo conto, in particolare, del  costo  della  costruzione  e  del
rapporto tra tale costo ed il costo dell'area; 
  Visto il voto del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  reso
nell'adunanza del 18 ottobre 1968; 
  Sentito il Ministero  delle  finanze  che  ha  fatto  conoscere  il
proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807  rispettivamente  del
16 giugno e del 4 luglio 1969; 
  A termine delle vigenti disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e
successive modificazioni ed  integrazioni,  della  legge  2  febbraio
1960,  n.  35,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   del
decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7
febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  abitazioni  realizzate  su  aree  destinate   dagli   strumenti
urbanistici, adottati od approvati, a «ville», «parco privato» ovvero
a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso».